
Art. 10
Organi
1. Sono organi del comune il consiglio, la giunta, il sindaco ed il vicesindaco.
2. Il sindaco, il vicesindaco ed i consiglieri vengono eletti ai sensi della legge regionale.
Art. 11
Consiglio comunale
1. Il consiglio comunale, rappresentando l’intera comunità locale, determina l’indirizzo ed esercita il controllo sull’attività politico-amministrativa del comune.
2. Il consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. L’elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.
4. Il sindaco presiede il consiglio.
5. I consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del comune ed hanno diritto di ottenere gli atti e le informazioni utili all’espletamento del loro mandato.
6. I medesimi hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni del consiglio e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
7. (comma annullato dalla CO.RE.CO. nell’adunanza del 21.06.2001, n. 388, con decreto prot. n. 23677/2H del 29.06.2001)
Art. 12
Competenze
1. Oltre alle competenze attribuitegli dalla l.r. 07.12.1998 n. 54, il consiglio in particolare ha competenza inderogabile per i seguenti atti fondamentali, ai sensi dell’art. 21 c. 1 l.r. 07.12.1998 n. 54:
a) statuto dell’ente e delle associazioni dei comuni di cui l’ente faccia parte;
b) regolamento del consiglio;
c) bilancio preventivo e relative variazioni;
d) rendiconto;
e) costituzione e soppressione delle forme associative di cui alla parte IV della l.r. 07.12.1998 n. 54;
f) istituzione e ordinamento dei tributi;
g) adozione dei piani territoriali ed urbanistici;
h) nomina dei propri rappresentanti presso enti, organismi e commissioni.
2. Il consiglio ha altresì le competenze inderogabili ad esso attribuite dal reg. reg. 03.02.1999 n. 1 “Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d’Aosta” e dalla l.r. 09.02.1995 n. 4 “Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale” in materia di sua costituzione.
3. Il consiglio è competente ad adottare i seguenti atti, oltre quelli previsti nel comma 1 e nel comma 2:
a) tutti i regolamenti comunali, incluso il regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
b) i piani finanziari, i programmi di opere pubbliche, i programmi in genere , i piani di programmazione ambientale e territoriale e loro variazioni e deroghe, ed i pareri da rendere in tali materie (modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 05.06.2006).
c) i progetti preliminari di opere pubbliche, con esclusione dei progetti per lavori manutentivi;(modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 05.06.2006).
d) le proposte da presentare alla Regione al fine della programmazione economica, territoriale ed ambientale, o altri fini stabiliti dalle leggi dello stato o della regione;(modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 05.06.2006).
e) l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
f) la dotazione organica del personale; (modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 05.06.2006).
g) l’istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
h) la partecipazione a società di capitali;
i) la contrazione di mutui e l’emissione di prestiti obbligazionari, non espressamente previsti dal bilancio comunale;(modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 05.06.2006).
j) la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
k) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
l) gli appalti e le concessioni che non rientrino nell’ordinaria amministrazione di funzioni o servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari, in esecuzione di atti fondamentali del consiglio; (soppresso con deliberazione consigliare n. 11 del 25.02.2008 )
m) l’individuazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui all’art. 113 l.r. 07.12.1998 n. 54;
n) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
o) gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune la cui nomina o designazione non siano attribuite dalla legge al consiglio;
p) la nomina dei rappresentanti del comune presso il consiglio della comunità montana;
q) la nomina della commissione edilizia;
r) la nomina della giunta su proposta del sindaco;
s) gli statuti delle aziende speciali;
t) la determinazione delle aliquote e detrazioni tributarie;
u) i pareri sugli statuti delle consorterie;
v) pareri, su richiesta del sindaco o della giunta: il parere espresso dal consiglio costituisce atto di indirizzo per l’organo richiedente.
4. Il consiglio, nell’esercizio delle proprie competenze, per economicità di procedimento ed efficacia dell’azione amministrativa, assume all’occorrenza anche i relativi impegni di spesa previa acquisizione del parere di regolarità contabile e della attestazione di copertura finanziaria rilasciati dal responsabile del servizio finanziario. (soppresso con deliberazione consigliare n. 11 del 25.02.2008 )
Art. 13
Adunanze e convocazioni
1. L’attività del consiglio si svolge in adunanze ordinarie, straordinarie (modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 05.06.2006) e urgenti.
2. Il consiglio è convocato dal sindaco che formula l’ordine del giorno, e ne presiede i lavori, secondo le disposizioni del regolamento.
3. L’ordine del giorno delle adunanze ordinarie (modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 05.06.2006) deve essere consegnato ai consiglieri per iscritto almeno cinque giorni prima della seduta, per le adunanze straordinarie l’ordine del giorno va consegnato almeno tre giorni prima della seduta.(modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 05.06.2006).
4. Per le adunanze dichiarate dal sindaco urgenti, l’ordine del giorno è consegnato ai consiglieri, per iscritto, almeno ventiquattro ore prima della seduta.
5. L’avviso di convocazione del consiglio, con indicato l’ordine del giorno, deve essere affisso all’albo pretorio comunale nei termini di cui ai commi precedenti; all’avviso di convocazione sarà inoltre data adeguata pubblicità stabilita nel regolamento di cui all’articolo seguente.
6. Le adunanze ordinarie possono avere luogo in qualsiasi momento anche su richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati o del 20% (venti per cento) degli elettori.
7. Nel caso in cui un quinto dei consiglieri assegnati o il 20% degli elettori lo richiedano, con istanza motivata, il sindaco deve riunire il consiglio entro venti giorni dal deposito dell’istanza al protocollo comunale, inserendo nell’ordine del giorno l’argomento di cui all’istanza.
8. (comma annullato dalla CO.RE.CO. nell’adunanza del 21.06.2001, n. 388, con decreto prot. n. 23677/2H del 29.06.2001)
9. Il consiglio comunale può inoltre riunirsi in adunanza informale e riservata, senza poteri deliberanti, per l’esame, lo studio o l’approfondimento di particolari problemi, su iniziativa del sindaco o di un quinto dei consiglieri assegnati; in tale evenienza non è richiesto il quorum di presenze e non è necessario l’intervento del segretario comunale; l’eventuale verbalizzazione della seduta può essere effettuata da un dipendente comunale o da un consigliere designato dal sindaco; l’avviso di convocazione del consiglio per tale adunanza deve essere consegnato ai consiglieri, per iscritto, almeno tre giorni prima della seduta. Per le riunioni di cui al presente comma non vengono corrisposti ai partecipanti gettoni di presenza.
Art. 14
Funzionamento
1. Per quanto non previsto dalla legge o dallo statuto, un apposito regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, disciplina la convocazione ed il funzionamento del consiglio.
2. Il regolamento interno stabilisce:
a) la costituzione dei gruppi consiliari;
b) le modalità di convocazione del consiglio comunale;
c) le modalità di presentazione e discussione delle proposte;
d) la disciplina delle sedute, le maggioranze necessarie per la loro validità e per l’approvazione delle deliberazioni e le modalità di voto;
e) le modalità di verbalizzazione delle sedute, che è obbligatoria, e l’eventuale impiego di apparati di registrazione;
f) la presentazione delle interrogazioni, proposte, interpellanze e mozioni;
g) l’organizzazione dei lavori;
h) la pubblicità dei lavori del consiglio e delle commissioni nonché degli atti adottati;
i) in casi di particolare importanza, da identificarsi specificamente, può prevedere che le sedute del consiglio siano precedute da assemblee della popolazione, con definizione delle modalità del loro svolgimento.
3. In ogni caso nel corso delle sedute del consiglio si osserva il disposto dell’art. 8 comma 3, 4 e 5.
4. Il consiglio è riunito validamente con l’intervento della metà più uno dei componenti del consiglio in carica e delibera a maggioranza dei votanti, salve le maggioranze qualificate richieste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
5. Per la nomina di rappresentanti del consiglio presso enti, organismi e commissioni, riservata alla maggioranza od alla minoranza consiliari, queste votano separatamente i propri rispettivi candidati designati in precedenza, secondo il regolamento; tale principio si applica anche per le commissioni consiliari e comunali in cui è prevista una rappresentanza della minoranza.
6. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati tra i presenti ma non fra i votanti.
7. In seconda convocazione, che dovrà tenersi in un giorno successivo, le deliberazioni del consiglio sono valide purché intervenga almeno un terzo dei componenti assegnati del consiglio.
8. Il sindaco presiede le adunanze del consiglio comunale. In caso di sua assenza od impedimento ne fa le veci il vicesindaco. In caso di assenza o di impedimento anche del vicesindaco ne fa le veci l’assessore delegato.
9. Il sindaco ha facoltà di sospendere o sciogliere l’adunanza e dispone dei poteri necessari al suo ordinato svolgimento.
Art. 15
Consiglieri
1. I consiglieri rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono. Il loro status è regolato dalla legge.
Art. 16
Diritti e doveri
1. I consiglieri hanno poteri di controllo e diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del consiglio e di formulare interrogazioni, proposte interpellanze e mozioni.
2. Le modalità e le forme del diritto di iniziativa e di controllo dei singoli consiglieri comunali, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.
4. Il sindaco deve assicurare una preventiva ed adeguata informazione ai consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al consiglio, mediante deposito presso la segreteria comunale, almeno tre giorni prima della seduta, dei documenti relativi alle questioni stesse; per le adunanze urgenti il termine è ridotto a dodici ore prima della seduta..
Art. 17
Gruppi consiliari
1. I consiglieri si costituiscono in gruppi, giusta il regolamento, e ne danno apposita comunicazione al sindaco, in seguito alla convalida degli eletti e, contestualmente, designano il proprio capogruppo. Qualora non esercitino tale facoltà, o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista, dopo il sindaco ed il vicesindaco.
2. Ogni gruppo consiliare deve essere composto da almeno due consiglieri, salvo il caso in cui all’atto della proclamazione del nuovo consiglio vi sia un solo consigliere eletto nella lista.
3. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.
Art. 18
Commissioni consiliari
1. Il consiglio comunale si avvale di commissioni permanenti o temporanee costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento disciplina l’organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni determinandone le competenze ed i poteri.
2. Le commissioni esprimono, a richiesta della giunta, del sindaco o degli assessori, pareri non vincolanti in merito a questioni ed iniziative per cui ciò sia ritenuto opportuno. Svolgono studi e ricerche ed elaborano proposte su incarico del consiglio comunale.
3. Le commissioni permanenti in particolare favoriscono il miglior esercizio delle funzioni consiliari, concorrendo allo svolgimento dell’attività amministrativa, ed esaminano le proposte di deliberazione loro assegnate dal consiglio, dalla giunta, dal sindaco o dall’assessore competente per materia, esprimendo su di esse un parere preliminare non vincolante.
4. Le commissioni temporanee possono essere costituite per svolgere indagini conoscitive ed inchieste nonché per lo studio e l’elaborazione di statuti e regolamenti. Nel loro atto costitutivo devono essere definiti la durata, l'ambito di operatività, gli obiettivi e le modalità di scioglimento.
5. Le sedute delle commissioni sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento.
Art. 19
Nomina della giunta
1. La Giunta, ad eccezione del ViceSindaco e dopo la proclamazione degli eletti, è nominata, nel suo complesso, (modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 30.03.2011)con votazione palese complessiva (modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 05.06.2006), a maggioranza dei votanti, (modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 30.03.2011) su proposta del Sindaco, dal Consiglio, che approva gli indirizzi generali di governo
Art. 20
Giunta comunale
1. La giunta è l’organo esecutivo e di governo del comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza, dell'efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa.
3. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi politico e amministrativo generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale, salvo quelli espressamente attribuiti ad altri organi.
Art. 21
Competenze
1. La giunta determina i criteri e le modalità di attuazione dell’azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del comune, nel rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal consiglio.
2. La giunta adotta tutti gli atti di amministrazione, nonché tutte le deliberazioni che non rientrano nella competenza degli altri organi comunali, del segretario comunale, degli altri dirigenti e dei responsabili dei servizi, al sensi della legge, dello statuto e dei regolamenti.
3. La giunta svolge le attribuzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi con cui specifica il fine e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui devono attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze esecutive e di gestione loro attribuite dalla legge statale e regionale nonché dallo statuto.
4. In particolare, la giunta nell’esercizio delle sue competenze esecutive e di governo svolge le seguenti attività:
a. riferisce annualmente al consiglio, nell’adunanza di approvazione del rendiconto, sulla propria attività e sull’esecuzione dei programmi;
b. attua gli indirizzi generali e svolge attività di impulso nei confronti del consiglio;
c. svolge attività di iniziativa, impulso o raccordo con gli organi di partecipazione;
d. individua i soggetti beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere (lettera parzialmente annullata dalla CO.RE.CO. nell’adunanza del 21.06.2001, n. 388, con decreto prot. n. 23677/2H del 29.06.2001, nella parte in cui non prevede di limitare la competenza della Giunta ai casi di concessione di vantaggi economici di qualunque genere, non rientranti nella competenza del Segretario o dei responsabili degli uffici e servizi, ai sensi dell’art. 14 della L.R. 18/1999);
e. avvia le procedure per gli appalti (lettera parzialmente annullata dalla CO.RE.CO. nell’adunanza del 21.06.2001, n. 388, con decreto prot. n. 23677/2H del 29.06.2001);
f. fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni;
g. esercita funzioni delegate dallo stato o dalla regione;
h. approva gli accordi di contrattazione decentrata;
i. vigila sugli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal comune;
j. in base a specifico regolamento comunale, può adottare particolari forme di tutela della produzione tipica locale agricola ed artigianale;
k. provvede agli incarichi professionali, di consulenza e di progettazione ed alla nomina dei componenti delle commissioni di gara; (soppresso con deliberazione consigliare n. 11 del 25.02.2008 )
l. approva i progetti definitivi ed esecutivi di opere pubbliche nonché i progetti dei lavori manutentivi, i programmi esecutivi, i disegni attuativi dei programmi. e di tutti i provvedimenti che comportano autorizzazioni di spesa (soppresso con deliberazione consigliare n. 11 del 25.02.2008); (modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 07.09.2004 – pubblicato sul BURVA n. 40 – 2° suppl. ordinario – del 05.10.2004 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 05.06.2006).
m. assume le deliberazioni a contrarre nel caso di ricorso alla procedura dell’appalto-concorso; (soppresso con deliberazione consigliare n. 11 del 25.02.2008)
n. assume i provvedimenti per le varianti in corso d’opera che esulano dalla competenza del Segretario comunale o dei Responsabili di servizio;
o. (lettera annullata dalla CO.RE.CO. nell’adunanza del 21.06.2001, n. 388, con decreto prot. n. 23677/2H del 29.06.2001)
p. assume ogni altro provvedimento previsto dalla L.R. 12/1996 che non sia di competenza del consiglio comunale o degli organi burocratici dell’ente;
q. approva il verbale di chiusura per l’accertamento provvisorio del risultato contabile dell’esercizio finanziario di riferimento;
r. esercita tutte le competenze - attribuite alla giunta regionale nella Parte I° del reg. reg. 11.12.1996 n .6 e successive modificazioni – per quanto attiene il comune; compete pure alla giunta deliberare in merito alla mobilità del personale da o verso l’esterno ed in merito all’istituto del comando;
s. assume i mutui indicati nel bilancio di previsione;
t. può, con specifica deliberazione, autoorganizzare i propri lavori e la propria attività collegiale.
5. Nell’esercizio delle proprie competenze, per economicità di procedimento e per efficacia dell’azione amministrativa, la Giunta assume all’occorrenza anche i relativi impegni di spesa, previa acquisizione del parere di regolarità contabile e della attestazione di copertura finanziaria rilasciati dal responsabile del servizio finanziario.
6. (comma annullato dalla CO.RE.CO. nell’adunanza del 21.06.2001, n. 388, con decreto prot. n. 23677/2H del 29.06.2001)
Art. 22
Composizione
1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede, dal Vicesindaco, che assume di diritto la carica di Assessore e sino a un massimo di tre assessori eletti dal Consiglio comunale, con votazione espressa in forma palese a maggioranza assoluta dei votanti. (modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 30.03.2011).
2. Possono essere nominati assessori cittadini non consiglieri, purché eleggibili ed in condizione di compatibilità con la carica di consigliere, nel numero massimo di tre assessori (aggiunto con deliberazione consigliare n. 11 del 25.02.2008).I consiglieri comunali eletti alla carica di assessore hanno la facoltà di autosospendersi dalla funzione di consigliere per la durata del loro mandato di assessore al fine di mantenere separata la funzione di indirizzo e di controllo da quella esecutiva. (soppresso con deliberazione consigliare n. 11 del 25.02.2008) Tali assessori partecipano al consiglio senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti le loro competenze, ed hanno diritto, come i consiglieri, di accedere ad informazioni e di depositare proposte, istanze ed altri atti rivolti al consiglio.
3. Il consiglio comunale, su proposta motivata del sindaco, può revocare uno o più assessori. La revoca deve essere deliberata entro trenta giorni dal deposito della proposta nella segreteria comunale.
4. Alla sostituzione dei componenti dimissionari, decaduti o revocati dal Consiglio, su proposta motivata del Sindaco, oppure cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il Consiglio, su proposta del Sindaco, con votazione espressa in forma palese (modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 30.03.2011)ed a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, entro trenta giorni dalla vacanza.
5. La nomina e la revoca devono essere immediatamente comunicate all’interessato con mezzi adeguati.
6. La nomina deve essere formalmente accettata dall’interessato.
Art. 23
Funzionamento
1. L’attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni, le deleghe e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco o, in caso di suo legittimo impedimento, dal vicesindaco; in caso di impedimento di entrambi la giunta è presieduta da un assessore delegato dal sindaco.
3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta ed assicura l’unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della medesima.
4. L’assessore che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive, decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale, su proposta del sindaco o di un terzo dei consiglieri assegnati; l’assessore è sostituito entro trenta giorni con le stesse modalità previste per la nomina della giunta.
5. Le sedute della giunta non sono pubbliche ed il voto è palese, eccetto i casi previsti dalla legge e dal regolamento.
6. La giunta delibera validamente con l’intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei votanti.
Art. 24
Sindaco
1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale ed è membro di diritto del consiglio e della giunta comunale.
2. Ai sensi dell’art. 27 della l.r. 54/1998 presta giuramento pronunciando, in italiano o in francese, la seguente formula “Je jure d’observer loyalement la Constitution de la République italienne et le Statut de la Région Autonome Vallée d’Aoste, de remplir les devoirs de ma charge dans l’intérêt de l’Administration et pour le bien public.";."Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto della Regione Autonoma Valle d’Aosta, di adempiere i doveri della mia carica nell’interesse dell’Amministrazione e per il bene pubblico.”.
3. Il sindaco è il capo del governo locale e come tale esercita funzioni di rappresentanza, presidenza, sovraintendenza ed amministrazione.
4. Nei casi previsti dalla legge esercita le funzioni di ufficiale del governo.
5. Il sindaco esplica altresì le funzioni ad esso demandate dalle leggi regionali.
6. Ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
7. La legge disciplina, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all’ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
Art. 25
Competenze amministrative
1. Il sindaco esercita le seguenti competenze:
a. rappresenta il comune ad ogni effetto di legge ed è l’organo responsabile dell’amministrazione dell’ente;
b. sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune ed esercita quelle conferitegli dalle leggi, dallo statuto comunale o dai regolamenti;
c. presiede il consiglio e la giunta comunale;
d. sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio nomina i rappresentanti del comune; dette nomine devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico; le nomine sono comunicate al consiglio nella prima riunione successiva;
e. rilascia autorizzazioni commerciali, di pubblico esercizio, di polizia amministrativa nonché le concessioni edilizie, in assenza di figure di qualifica dirigenziale, oltre al segretario comunale, nell’ambito della dotazione organica del Comune o del personale complessivamente assegnato alla forma associativa costituita con altri enti locali per l’esercizio delle predette funzioni, ai sensi della parte IV, Titolo I, della legge regionale 07.12.1998 n. 54 ; sulla base delle indicazioni fornite dal SUEL (aggiunto con deliberazione consigliare n. 11 del 25.02.2008)
f. provvede, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio, nonché valutate eventuali istanze presentate dai cittadini ai sensi dell’art. 50, a coordinare ed organizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici al fine di armonizzare l’apertura dei medesimi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
g. provvede, nell’ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio e d’intesa con i responsabili competenti delle amministrazioni interessate, a coordinare e riorganizzare gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
h. qualora il consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all’ordine del giorno, provvede, sentiti i capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine alle nomine con proprio atto da comunicare al consiglio nella prima adunanza successiva;
i. determina di agire e resistere in giudizio per conto e nell’interesse del comune; nell’esercizio di questa competenza il sindaco assume anche il relativo impegno di spesa previa acquisizione del parere di regolarità contabile e della attestazione di copertura finanziaria rilasciati dal responsabile del servizio finanziario; (soppresso con deliberazione consigliare n. 11 del 25.02.2008)
j. coordina l’attività dei singoli assessori;
k. può sospendere l’adozione di specifici atti concernenti l’attività amministrativa dei singoli assessori all’uopo delegati, o con provvedimento motivato, può annullare, per vizi di legittimità, gli atti adottati dagli assessori;
l. nomina e revoca il segretario comunale con le modalità previste dalla legge regionale;
m. sovraintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
n. nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, ai sensi dell’art. 26 della l.r. 54/1998;
o. può delegare propri poteri ed attribuzioni agli assessori ed ai funzionari nei limiti previsti dalla legge;
p. promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici, sentita la giunta;
q. può definire accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale di atti o provvedimenti;
r. convoca i comizi per i referendum previsti nello statuto;
s. adotta ordinanze ordinarie finalizzate all’attuazione di leggi o regolamenti; emana altresì ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell’art. 28 l.r. 07.12.1998 n. 54 (lettera parzialmente annullata dalla CO.RE.CO. nell’adunanza del 21.06.2001, n. 388, con decreto prot. n. 23677/2H del 29.06.2001);
t. emette provvedimenti in materia di occupazione di urgenza e di espropri; (soppresso con deliberazione consigliare n. 11 del 25.02.2008)
u. propone al consiglio la revoca di assessori o la loro sostituzione in caso di dimissioni o di cessazione dall’ufficio per altra causa;
v. partecipa al consiglio permanente degli enti locali e del C.E.L.V.A..
2. Le attribuzioni del sindaco, quale ufficiale del governo, nei servizi di competenza statale, sono stabilite da leggi dello stato.
3. I provvedimenti adottati dal sindaco sono denominati decreti od ordinanze.
Art. 26
Competenze di vigilanza
1. Il sindaco nell’esercizio dei suoi poteri di vigilanza:
a) acquisisce presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b) promuove direttamente, od avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
c) compie atti conservativi dei diritti del comune;
d) può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le associazioni dei comuni di cui l’ente fa parte, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all’ente tramite i legali rappresentanti delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.
Art. 27
Ordinanze
1. Il sindaco emana ordinanze nel rispetto della costituzione, dello statuto, delle leggi e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
2. Le ordinanze normative devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio. In tale periodo sono sottoposte ad altre forme di pubblicità idonee a garantirne la conoscenza e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarle.
3. L’ordinanza rivolta a destinatari determinati deve essere loro notificata.
4. In caso di assenza od impedimento del sindaco e del vicesindaco le ordinanze sono emanate dal delegato del primo ai sensi dello statuto.
Art. 28
Vicesindaco
1. Il vicesindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale, ed è di diritto membro del consiglio e della giunta comunale.
2. Quando assume le sue funzioni, all’atto della proclamazione degli eletti, presta giuramento, avanti al consiglio, nella seduta di insediamento, con la stessa formula prevista nell’art. 24 comma 2.
3. Nel caso di assenza od impedimento del sindaco il vicesindaco assume tutte le funzioni attribuite al medesimo dalla legge e dal presente statuto.
4. Il sindaco può delegare, in via temporanea o permanente, funzioni proprie al vicesindaco.
Art. 29
Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o sospensione del sindaco o del vicesindaco.
1. Nel caso di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o sospensione del sindaco o del vicesindaco si applica la legge regionale.
Art. 30
Delegati del sindaco
1. Il sindaco può delegare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per materia e con poteri di firma degli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro delegate; la delega diviene efficace con l’accettazione da parte dell’interessato.
2. Con il conferimento della delega di cui al comma precedente sono attribuiti agli assessori poteri di indirizzo e controllo nelle materie delegate.
3. Il sindaco può modificare o revocare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore nei casi in cui lo ritenga opportuno; la revoca o la modifica hanno efficacia con la notifica all’interessato.
4. Le deleghe, la revoca delle stesse e le eventuali modifiche di cui al presente articolo, redatte per iscritto, vanno comunicate al consiglio nella prima riunione successiva all’adozione del provvedimento.