
Art. 40
Forme di gestione
1. Il comune assicura l’erogazione dei servizi anche in forma associata ai sensi della legge regionale.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio è effettuata, previa comparazione tra le diverse forme previste dalla legge, sulla base della valutazione delle istanze, richieste o proposte presentate dagli utenti.
3. Nell’organizzazione dei servizi sono assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.