
Art. 41
Principi
1. L’ordinamento finanziario e contabile del comune è disciplinato dalla normativa regionale e dal regolamento di contabilità.
2. Gli organi istituzionali o burocratici del Comune, nell’ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla l. 27.07.2000 n. 212, in tema di “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;
3. Per quanto compatibili i principi indicati al comma 2. debbono essere osservati dagli Organi istituzionali o burocratici del Comune, nell’ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.