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STATUTO:TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E  FORME ASSOCIATIVE

Art.  42

Cooperazione

1.     L'attività del comune diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali può organizzarsi avvalendosi degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

2.     Gli strumenti della cooperazione sono le convenzioni, le associazioni di comuni e gli accordi di programma.

Art.  43

Comunità montane

1.    Il consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, può  delegare alla comunità montana l’esercizio delle funzioni del comune che riguardino ambiti locali da esercitarsi in modo associato, in relazione alla migliore esecuzione dei compiti e delle funzioni, sotto il profilo dell’efficienza, dell’efficacia, dell’economicità e dell’aderenza alle specifiche condizioni socio-territorali.

2.    Il comune si riserva poteri di indirizzo, di impulso, di vigilanza  e di controllo, disciplinati dalle convenzioni previste  dall’art. 86 l.r. 27.12.1989 n. 54, sulle materie delegate.

3.    Il sindaco o, su delega espressa, il vicesindaco, fanno parte del consiglio della comunità montana, unitamente a due rappresentanti, nominati rispettivamente dalla maggioranza e dalla minoranza del consiglio.

4.    Le nomine di cui al comma 3 devono avvenire entro quarantacinque giorni dalla proclamazione degli eletti.

5.    Ai sensi della l.r. 07.12.1998 n. 54 il consiglio comunale delibera l’esercizio in forma associata, attraverso la comunità montana, delle singole funzioni comunali che non raggiungano le soglie ed i parametri minimi individuati per la gestione a livello comunale.

6.    I rapporti finanziari ed organizzativi connessi allo svolgimento in forma associata delle funzioni comunali sono regolate da convenzioni, che stabiliscono anche le modalità del trasferimento del personale, tra il comune e la comunità montana.

7.    Nel caso di esercizio associato delle funzioni comunali attraverso la comunità montana, il comune trasferisce a questa le risorse finanziarie necessarie per l’esercizio di tali funzioni.

Art.  44

Consorterie

1.     Il comune adotta intese con le consorterie esistenti sul suo territorio per tutelare la proprietà collettiva e favorirne il migliore impiego nell’interesse della comunità locale.

2.     Qualora le consorterie storicamente riconosciute non siano attive oppure, per il ridotto numero dei consortisti, per scarsa consistenza economica o per altre ragioni, non siano più in grado di assicurare una propria autonoma gestione sono amministrate dal comune nel cui territorio sono situati i beni consortili o la maggior parte dei beni stessi ai sensi dell’art. 12 l.r. 5.4.1973 n. 14.

3.     In tale caso la giunta comunale provvede all’amministrazione della consorteria mediante proprie deliberazioni mentre il sindaco ha competenza esecutiva, adotta gli atti conservativi od urgenti ed ha poteri di rappresentanza processuale e sostanziale. Sono riservati alla competenza del consiglio i seguenti atti:

a.    il parere sullo statuto delle consorterie (art. 7 l.r. 14/1973);

b.    per le consorterie amministrate, la cessione dei beni immobili consortili di cui all’art. 3 comma 2 della l.r. 14/1973, previo parere favorevole dei tre quarti dei consortisti.

4.     La giunta comunale esprime i pareri previsti dall’art. 1 della l.r. 5.4.1973 n. 14.

5.     I pareri previsti dal comma 4 devono essere pronunciati dalla giunta comunale entro venti giorni dalla richiesta.

6.     Il consiglio comunale può costituire un’apposita commissione per verificare l’esistenza, la natura e l’estensione dei demani collettivi, usi civici e terreni consortili siti nel comune; fatte salve le funzioni amministrative attribuite dalla legge alla Regione e fatte salve le competenze giurisdizionali del commissario per gli usi civici.

7.     La commissione, nell’esercizio delle sue funzioni, può consultare i documenti d’archivio del comune ed estrarne copie; può inoltre, tramite il comune o direttamente, richiedere l’accesso ad altri archivi pubblici.