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STATUTO: TITOLO 9 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.  59

Norme transitorie

1.    Il presente statuto e le sue successive modificazioni od integrazioni entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Valle d’Aosta.

2.    Dalla data di entrata in vigore del presente statuto, è abrogato il precedente statuto comunale pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta il 22.09.1992 - supplemento ordinario del n. 41.

3.    I regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con le norme di legge e quelle statutarie, sino all’approvazione dei nuovi.

Art.  60

Norme finali

1.     Il consiglio comunale approva entro un anno dall’entrata in vigore dello statuto i regolamenti previsti dallo statuto stesso.

2.     In caso di approvazione di leggi o di modifiche dello statuto incompatibili con i regolamenti comunali, questi devono essere adeguati alla situazione sopravvenuta entro sei mesi.