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STATUTO: TITOLO VII - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art.  45

Partecipazione popolare

1.    Il comune valorizza, privilegia e favorisce la libera partecipazione popolare all’attività dell’ente; garantisce e promuove forme associative, al fine di assicurarne il buon andamento, la democraticità, l’imparzialità e la trasparenza, incentivandone l’accesso alle strutture ed ai  servizi dell'ente.

2.    Il comune prevede forme dirette e semplificate di tutela degli interessi, che favoriscano l’intervento dei cittadini nei procedimenti amministrativi, anche  in chiave preventiva, mediante regolamenti.

3.    L'amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione di organismi di partecipazione e di soggetti economici su particolari problemi.

4.    Nei procedimenti relativi all’adozione di atti fondamentali del comune possono essere adottate idonee forme di consultazione ed informazione nei limiti e con le modalità previste da leggi o regolamenti.

5.    Il comune assicura i medesimi diritti, facoltà e poteri ai residenti non cittadini appartenenti all’Unione Europea.

6.    L’ente favorisce altresì i rapporti e la partecipazione all’amministrazione di tutte le persone residenti o dimoranti sul territorio comunale.

Art.  46

Assemblee    consultive

1.    Possono indirsi assemblee generali degli elettori nel comune con poteri consultivi e propositivi cui partecipano gli organi comunali o loro delegati.

2.    In ogni caso le assemblee generali possono essere convocate dal sindaco, su proposta di un terzo dei consiglieri assegnati o del venti per cento degli elettori, entro trenta giorni.

3.    Gli organi comunali competenti provvedono entro  sessanta giorni in merito alle  indicazioni emergenti dalla votazione dell’assemblea, motivando adeguatamente in caso di determinazione difforme.

4.    Possono indirsi assemblee limitate agli interessati qualora le questioni da trattarsi riguardino parti specifiche del territorio comunale o determinate categorie di cittadini. Il regolamento in tale caso disciplina anche il numero minimo degli elettori che possono promuovere la relativa convocazione.

Art.  47

Interventi nei procedimenti

1.      L’azione del comune si conforma ai principi di imparzialità, buon andamento dell’amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa secondo criteri di trasparenza e partecipazione.

2.      I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenirvi, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge o dai regolamenti comunali.

3.      Qualora sussistano particolari  ragioni di urgenza,  od il numero dei destinatari o la loro indeterminatezza lo rendano opportuno o necessario, si provvede mediante pubblici proclami od altri mezzi idonei a comunicare l’avvio dei procedimenti amministrativi.

4.      L’organo competente all’emanazione dell’atto può concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art.  48

Istanze

1.    I cittadini, le associazioni, gli organismi locali, i comitati, le consorterie e gli altri interessati possono rivolgere al sindaco istanze in merito a specifici aspetti dell’attività amministrativa.

2.    La risposta viene fornita entro sessanta giorni dal sindaco, dal segretario o dal responsabile del servizio a seconda della natura politica od amministrativa della questione.

 

Art.  49

Petizioni

1.    Tutti i cittadini anche in forma collettiva, così come le associazioni, gli organismi locali o le consorterie, possono rivolgersi agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse generale e di comune necessità, nelle materie di loro competenza.

2.    La relativa procedura, i tempi e le forme di pubblicità sono stabiliti con regolamento. L’organo competente esamina la questione e, entro sessanta giorni dalla presentazione, predispone gli interventi necessari  o l’archiviazione del procedimento con provvedimento motivato.

3.    In difetto ciascun consigliere può chiedere la discussione della questione in consiglio. Il sindaco pone la petizione all’ordine del giorno della prima seduta del consiglio successiva alla richiesta.

4.    I cittadini, gli organismi, le associazioni o le consorterie che hanno presentato la petizione hanno diritto ad essere informati sull’esito delle iniziative e delle procedure intraprese dal comune a seguito delle petizioni stesse entro centoventi giorni dalla presentazione dell’istanza

Art.   50

Proposte

1.    Il venti per cento degli elettori possono presentare proposte per l’adozione di atti amministrativi che vengono trasmesse entro trenta giorni dalla presentazione della stessa a cura del sindaco all’organo competente, con i pareri dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale nonché con l’attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2.    L’organo competente sente i proponenti entro sessanta giorni dalla presentazione.

3.    Tra il comune ed i proponenti può essere raggiunto un accordo nel perseguimento dell’interesse pubblico per determinare il contenuto del provvedimento richiesto.

4.    L’organo competente provvede a comunicare le decisioni assunte ai soggetti proponenti.

Art.   51

Associazioni

1.    Il comune valorizza gli organismi e le forme autonome di associazione anche mediante forme di  incentivazione patrimoniale, finanziaria, tecnico-professionale ed organizzativa, l'accesso ai dati posseduti e l’adozione di  idonee forme di consultazione.

2.    Il consiglio comunale può costituire una commissione per la promozione, il coordinamento e la tutela delle forme associative presenti sul suo territorio.

3.    Le scelte che possono produrre effetti sull’attività delle associazioni sono subordinate all'acquisizione dei pareri di queste entro trenta giorni dalla richiesta del comune.

  

Art.  52

Partecipazione a commissioni

1.    Le commissioni consiliari possono invitare i rappresentanti delle associazioni e degli organismi interessati in base al regolamento del consiglio.

Art.  53

Referendum

1.    Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini all’attività pubblica sono previsti referendum consultivi, propositivi ed abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, ad eccezione delle materia indicate nel comma 3.

2.    I referendum non possono svolgersi in coincidenza con altre operazioni elettorali.

3.    Non possono indirsi referendum abrogativi sul bilancio preventivo, sul rendiconto, sull’istituzione ed ordinamento dei tributi e su ogni altro atto inerente alle entrate comunali, nonché sullo statuto comunale. Non si ammettono più di due consultazioni referendarie all’anno.

4.    Il referendum può essere promosso:

a)    dalla giunta comunale;

b)   da un terzo dei consiglieri assegnati al comune;

c)    dal trenta per cento del corpo elettorale.

5.    L’ammissibilità dei quesiti referendari viene esaminata da una commissione tecnica formata dal segretario comunale, che la presiede, e da due esperti in materie giuridico-amministrative nominati dal consiglio comunale all’inizio di ogni mandato. La commissione si esprime sull’ammissibilità entro trenta giorni dal deposito della richiesta.

6.    La consultazione deve tenersi in un’unica giornata festiva entro centoventi giorni dal deposito della richiesta.

7.    Lo spoglio deve iniziare immediatamente dopo la chiusura dei seggi.

8.    I risultati sono proclamati dal sindaco entro il giorno successivo alla chiusura delle operazioni elettorali.

9.    Il regolamento disciplina le modalità organizzative delle consultazioni.

10. I referendum abrogativi possono essere proposti solo sugli atti della giunta e del consiglio, con le limitazioni previste al comma 3.

11. I referendum abrogativi sono approvati quando partecipi alla consultazione la maggioranza degli elettori del comune e quando ottengano il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

12. I referendum consultivi e propositivi sono approvati quando partecipi alla consultazione almeno il trenta per cento degli elettori del comune e quando ottengano il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

13. L’indizione e l’esito del referendum sono pubblicati all’albo pretorio del comune e, nel caso di referendum abrogativo, anche nel bollettino ufficiale della regione.

Art.  54

Effetti dei referendum propositivi e consultivi

1.    Qualora i referendum propositivi e consultivi siano approvati, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco il consiglio comunale delibera i conseguenti atti di indirizzo.

2.    Il mancato recepimento dei risultati dei referendum propositivi e consultivi è deliberato, con motivazione adeguata, dalla maggioranza dei componenti dell’organo competente.

Art.  55

Accesso

1.     Al fine di rendere effettiva la loro partecipazione all’attività dell’amministrazione, ai cittadini singoli od associati, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni è garantito il diritto di accesso alle strutture, ai servizi agli atti delle amministrazioni e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali secondo le modalità definite dal regolamento, con l’osservanza dei principi stabiliti dalla legge regionale ed in attuazione del principio di ostensibilità dei fascicoli.

Art.  56

Informazione

1.    Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici, con le limitazioni previste dall’articolo precedente.

2.    L’ente si avvale dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la conoscenza degli atti.

3.    La comunicazione deve essere esatta, tempestiva, completa ed inequivocabile nonché adeguata all'eventuale indeterminatezza dei destinatari.

4.    La giunta adotta i provvedimenti organizzativi idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione, con particolare riferimento alle informazioni relative allo stato degli atti e delle procedure nonché all’ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque riguardino i soggetti interessati.