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STATUTO: TITOLO VIII - FUNZIONE NORMATIVA

 

art.  57

Statuto e sue modifiche

1.    Lo statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale. Ad esso si conformano tutti gli atti del comune.

2.    E’ ammessa l’iniziativa di almeno il trenta per cento degli elettori per proporre modifiche od integrazioni allo statuto mediante la presentazione di una proposta redatta per articoli secondo la procedura prevista dall’art. 50, fermo restando quanto disciplinato dagli artt. 53 e 54.

3.    Le modifiche e le integrazioni dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale secondo la legge regionale.

4.    Il Comune invia copia dello statuto o delle sue modificazioni alla Presidenza della Giunta Regionale della Valle d’Aosta, per la sua conservazione.

Art.  58

Regolamenti

1.    Il comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto ed in tutte le altre di competenza comunale.

2.    La potestà regolamentare del comune è esercitata nel  rispetto delle norme statali e regionali e dello statuto.

3.    L’iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini ai sensi dell’art. 50.

4.    I regolamenti possono essere sottoposti a referendum ai sensi degli artt. 53 e 54.

5.    Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6.    I regolamenti sono pubblicati all’albo pretorio comunale per quindici giorni.(modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 05.06.2006).

7.    I regolamenti entrano in vigore dalla loro pubblicazione all’albo pretorio. . (modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 05.06.2006).

8.    Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.