Il rilascio della concessione edilizia comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.
Sono altresì soggetti a contributo di onerosità i mutamenti della destinazione d'uso privi di opere edilizie con essi connesse, ove comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti implicanti incremento del carico urbanistico, valutato secondo i valori delle apposite tabelle sugli oneri di urbanizzazione; in tali casi, il contributo è costituito dai soli oneri di urbanizzazione. (61f)
Sono altresì soggetti a contributo di onerosità gli atti abilitativi di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), qualora le opere in essi previste non siano assimilabili a quelle di cui all'articolo 61, comma 1.(62)