Matrimonio del Cittadino Straniero
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Servizio attivo
Matrimonio del Cittadino Straniero
A chi è rivolto
Chiunque decida di sposarsi e sia libero dal vincolo del matrimonio o da altri impedimenti.
Descrizione
I cittadini stranieri possono validamente contrarre matrimonio in Italia secondo il rito civile italiano o con rito religioso valido agli effetti civili, secondo i culti ammessi nello Stato.
Nel caso del cittadino straniero residente in Italia, la celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle pubblicazioni, da richiedere all’Ufficio di stato Civile del Comune di residenza anagrafica.
Nel caso del cittadino straniero residente in Italia, la celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle pubblicazioni, da richiedere all’Ufficio di stato Civile del Comune di residenza anagrafica.
Come fare
IL NULLA – OSTA
Essendo le condizioni per contrarre matrimonio regolate dalla legge nazionale del Paese di appartenenza, il documento fondamentale per la celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia è il Nulla-Osta, rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine.
In base a specifici accordi e convenzioni internazionali per alcuni cittadini stranieri vigono condizioni diverse (si veda il punto successivo).
Il Nulla-Osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza e deve chiaramente indicare i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, paternità e maternità, cittadinanza, residenza e stato libero.
Può essere rilasciato:
– Dall’Autorità Consolare in Italia; in questo caso la firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura italiana competente con marca da bollo di € 16,00
Oppure
– Dall’Autorità competente del proprio Paese, se la normativa dello stato estero lo permette. In questo caso il documento deve essere legalizzato dal Consolato o dall’Ambasciata italiana all’estero.
Il NULLA OSTA deve indicare: che non vi sono impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello Stato di appartenenza, cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza e domicilio, stato civile e generalità dei genitori. Per la donna divorziata o vedova occorre, inoltre, la data di scioglimento del matrimonio. (Se tale data non è indicata nel nulla osta, occorre copia della sentenza di divorzio, legalizzata e tradotta).
N.B. Se il cittadino è iscritto all’anagrafe di un Comune italiano indicare, come residenza, detto Comune; se invece il cittadino non è iscritto in alcuna anagrafe italiana indicare il Comune di residenza all’estero.
Qualora nel nulla-osta non fossero indicate le generalità dei genitori è necessario l’atto di nascita che può essere rilasciato:
A) nel Paese di nascita legalizzato dall’Autorità Consolare Italiana all’estero e tradotto;
B) con certificato del proprio Consolato in Italia;
C) su modello internazionale plurilingue, esente da legalizzazione, purché lo Stato abbia aderito alla Convenzione Internazionale.
• Per la donna divorziata o vedova o con matrimonio nullo da meno di 300 giorni, occorre l’autorizzazione del Tribunale;
• Per il minorenne da 16 a 18 anni occorre il provvedimento di ammissione al matrimonio del tribunale per i Minorenni; Lo straniero che intende riconoscere un figlio naturale deve presentare dichiarazione di nulla osta al riconoscimento rilasciata dall’autorità consolare del proprio Paese in Italia debitamente legalizzata in Prefettura.
• Lo straniero che risulta “RIFUGIATO POLITICO” deve presentare:
1) certificato rilasciato dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite in Roma;
2) copia atto di notorietà con 2 testimoni effettuato presso il Tribunale;
3) documento di viaggio attestante lo stato di rifugiato politico;
4) documento d’identità valido.
NOTA BENE
Il Nulla-Osta non può essere sostituito né da un semplice certificato di stato libero rilasciato dall’Autorità estera né da autocertificazione.
Onde evitare contrattempi è consigliabile verificare sempre che le generalità riportate sul nullaosta coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto.
Essendo le condizioni per contrarre matrimonio regolate dalla legge nazionale del Paese di appartenenza, il documento fondamentale per la celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia è il Nulla-Osta, rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine.
In base a specifici accordi e convenzioni internazionali per alcuni cittadini stranieri vigono condizioni diverse (si veda il punto successivo).
Il Nulla-Osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza e deve chiaramente indicare i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, paternità e maternità, cittadinanza, residenza e stato libero.
Può essere rilasciato:
– Dall’Autorità Consolare in Italia; in questo caso la firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura italiana competente con marca da bollo di € 16,00
Oppure
– Dall’Autorità competente del proprio Paese, se la normativa dello stato estero lo permette. In questo caso il documento deve essere legalizzato dal Consolato o dall’Ambasciata italiana all’estero.
Il NULLA OSTA deve indicare: che non vi sono impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello Stato di appartenenza, cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza e domicilio, stato civile e generalità dei genitori. Per la donna divorziata o vedova occorre, inoltre, la data di scioglimento del matrimonio. (Se tale data non è indicata nel nulla osta, occorre copia della sentenza di divorzio, legalizzata e tradotta).
N.B. Se il cittadino è iscritto all’anagrafe di un Comune italiano indicare, come residenza, detto Comune; se invece il cittadino non è iscritto in alcuna anagrafe italiana indicare il Comune di residenza all’estero.
Qualora nel nulla-osta non fossero indicate le generalità dei genitori è necessario l’atto di nascita che può essere rilasciato:
A) nel Paese di nascita legalizzato dall’Autorità Consolare Italiana all’estero e tradotto;
B) con certificato del proprio Consolato in Italia;
C) su modello internazionale plurilingue, esente da legalizzazione, purché lo Stato abbia aderito alla Convenzione Internazionale.
• Per la donna divorziata o vedova o con matrimonio nullo da meno di 300 giorni, occorre l’autorizzazione del Tribunale;
• Per il minorenne da 16 a 18 anni occorre il provvedimento di ammissione al matrimonio del tribunale per i Minorenni; Lo straniero che intende riconoscere un figlio naturale deve presentare dichiarazione di nulla osta al riconoscimento rilasciata dall’autorità consolare del proprio Paese in Italia debitamente legalizzata in Prefettura.
• Lo straniero che risulta “RIFUGIATO POLITICO” deve presentare:
1) certificato rilasciato dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite in Roma;
2) copia atto di notorietà con 2 testimoni effettuato presso il Tribunale;
3) documento di viaggio attestante lo stato di rifugiato politico;
4) documento d’identità valido.
NOTA BENE
Il Nulla-Osta non può essere sostituito né da un semplice certificato di stato libero rilasciato dall’Autorità estera né da autocertificazione.
Onde evitare contrattempi è consigliabile verificare sempre che le generalità riportate sul nullaosta coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto.
Cosa serve
1) Passaporto valido (permesso di soggiorno per presa visione);
2) Nulla osta rilasciato dal Consolato o dall'Ambasciata del proprio paese d'origine, con firma autenticata in Prefettura se si tratta di un paese non appartenente alla Comunità Europea (sul nulla osta deve esserci una marca da bollo che verrà apposta sul modulo che andrà in pubblicazione).
Il Nulla-Osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza e deve chiaramente indicare i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, paternità e maternità, cittadinanza, residenza e stato libero;
3) Per il matrimonio celebrato con rito cattolico il modulo rilasciato dalla parrocchia;
4) Se straniero residente in Italia, certificato o autocertificazione di residenza in Comune italiano, cittadinanza e stato libero;
5) Atto di nascita rilasciato dal Paese d'origine, tradotto e legalizzato, nel caso in cui il Nulla-Osta di cui al punto 2 non contenga i dati relativi alla nascita, alla paternità e maternità.
2) Nulla osta rilasciato dal Consolato o dall'Ambasciata del proprio paese d'origine, con firma autenticata in Prefettura se si tratta di un paese non appartenente alla Comunità Europea (sul nulla osta deve esserci una marca da bollo che verrà apposta sul modulo che andrà in pubblicazione).
Il Nulla-Osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza e deve chiaramente indicare i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, paternità e maternità, cittadinanza, residenza e stato libero;
3) Per il matrimonio celebrato con rito cattolico il modulo rilasciato dalla parrocchia;
4) Se straniero residente in Italia, certificato o autocertificazione di residenza in Comune italiano, cittadinanza e stato libero;
5) Atto di nascita rilasciato dal Paese d'origine, tradotto e legalizzato, nel caso in cui il Nulla-Osta di cui al punto 2 non contenga i dati relativi alla nascita, alla paternità e maternità.
Cosa si ottiene
Matrimonio civile.
Tempi e scadenze
Il matrimonio viene celebrato nella casa comunale dal Sindaco o da un suo delegato, alla presenza di due testimoni maggiorenni.
Costi
Per i residenti non è previsto alcun costo.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Anagrafe, stato civile, elettorale
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
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Argomenti
Ultimo aggiornamento pagina: 07/04/2025 11:34:08
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