IL NULLA – OSTA
Essendo le condizioni per contrarre matrimonio regolate dalla legge nazionale del Paese di appartenenza, il documento fondamentale per la celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia è il Nulla-Osta, rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine.
In base a specifici accordi e convenzioni internazionali per alcuni cittadini stranieri vigono condizioni diverse (si veda il punto successivo).
Il Nulla-Osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza e deve chiaramente indicare i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, paternità e maternità, cittadinanza, residenza e stato libero.
Può essere rilasciato:
– Dall’Autorità Consolare in Italia; in questo caso la firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura italiana competente con marca da bollo di € 16,00
Oppure
– Dall’Autorità competente del proprio Paese, se la normativa dello stato estero lo permette. In questo caso il documento deve essere legalizzato dal Consolato o dall’Ambasciata italiana all’estero.
Il NULLA OSTA deve indicare: che non vi sono impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello Stato di appartenenza, cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza e domicilio, stato civile e generalità dei genitori. Per la donna divorziata o vedova occorre, inoltre, la data di scioglimento del matrimonio. (Se tale data non è indicata nel nulla osta, occorre copia della sentenza di divorzio, legalizzata e tradotta).
N.B. Se il cittadino è iscritto all’anagrafe di un Comune italiano indicare, come residenza, detto Comune; se invece il cittadino non è iscritto in alcuna anagrafe italiana indicare il Comune di residenza all’estero.
Qualora nel nulla-osta non fossero indicate le generalità dei genitori è necessario l’atto di nascita che può essere rilasciato:
A) nel Paese di nascita legalizzato dall’Autorità Consolare Italiana all’estero e tradotto;
B) con certificato del proprio Consolato in Italia;
C) su modello internazionale plurilingue, esente da legalizzazione, purché lo Stato abbia aderito alla Convenzione Internazionale.
• Per la donna divorziata o vedova o con matrimonio nullo da meno di 300 giorni, occorre l’autorizzazione del Tribunale;
• Per il minorenne da 16 a 18 anni occorre il provvedimento di ammissione al matrimonio del tribunale per i Minorenni; Lo straniero che intende riconoscere un figlio naturale deve presentare dichiarazione di nulla osta al riconoscimento rilasciata dall’autorità consolare del proprio Paese in Italia debitamente legalizzata in Prefettura.
• Lo straniero che risulta “RIFUGIATO POLITICO” deve presentare:
1) certificato rilasciato dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite in Roma;
2) copia atto di notorietà con 2 testimoni effettuato presso il Tribunale;
3) documento di viaggio attestante lo stato di rifugiato politico;
4) documento d’identità valido.
NOTA BENE
Il Nulla-Osta non può essere sostituito né da un semplice certificato di stato libero rilasciato dall’Autorità estera né da autocertificazione.
Onde evitare contrattempi è consigliabile verificare sempre che le generalità riportate sul nullaosta coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto.